Onorevoli Colleghi! - La riduzione dei costi della politica costituisce una priorità assoluta che la classe politica non può eludere ulteriormente se vuole arrestare la crisi di credibilità e di fiducia che la separa sempre più dalla pubblica opinione.
      In alcuni casi sprechi e privilegi sono la conseguenza di norme e di regolamenti appositamente creati per produrre tali effetti. In altri casi, invece, essi derivano da un'interpretazione forzata delle norme e da un utilizzo delle stesse che produce atti che, se comunque sono al limite della legalità, sono certamente criticabili da un punto di vista morale.
      Questo è il caso degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Infatti, tale normativa stabilisce che chi si trova a ricoprire una serie di cariche elettive negli enti locali ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro per svolgere la propria attività politica e che tali assenze debbano essere retribuite dal datore di lavoro, il quale ha poi diritto ad essere rimborsato dall'ente nel quale esercita il suo mandato politico.
      Tale normativa rischia di dare vita a comportamenti eticamente riprovevoli, ma che, soprattutto, si traducono in un notevole aggravio di costi sostenuti dai cittadini contribuenti, come da ultimo ha dimostrato il caso di alcuni consiglieri della provincia di Roma.
      La presente proposta di legge ha come finalità quelle di prevenire e di impedire lo spreco

 

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di denaro pubblico: a tale fine, oltre a utilizzare come tetto per i rimborsi per i permessi retribuiti spettanti ai componenti dei consigli e delle giunte degli enti locali i relativi contratti nazionali di categoria, si considera truffa ai danni dello Stato e si puniscono coloro che risultino aver alterato i propri emolumenti al solo scopo di ottenere maggiori rimborsi dall'ente locale nel quale ricoprono la propria carica elettiva.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce l'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerando come limite della retribuzione lorda oraria e giornaliera quella stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore di riferimento.
      Si stabilisce inoltre che gli oneri assicurativi e previdenziali restano a carico del datore di lavoro.
      Il comma 2 del novellato articolo 80 stabilisce che ogni abuso alle norme del comma 1 costituisce truffa ai danni dello Stato, prevedendo l'applicazione delle relative pene previste dal codice penale.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce che il Ministero dell'interno provvede a verificare se negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge si sono determinati abusi nella corresponsione dei rimborsi per permessi retribuiti erogati agli aventi diritto, e, qualora tali abusi siano stati commessi, darne comunicazione alla Corte dei conti e all'autorità giudiziaria.
 

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